Amministrazione Trasparente
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI TEATRI IN GESTIONE ALLA FONDAZIONE (TEATRO DI RIFREDI, TEATRO ERA, TEATRO DELLA PERGOLA) E DELLA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO DELLA TOSCANA E DI INIZIATIVE ED EVENTI AD ESSA COLLEGATI
PROT. NR 1593 - 17/06/2025
La FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA in qualità di Teatro Nazionale, con sede in Firenze, Via della Pergola 12/32, codice fiscale e partita IVA 06187670481, con il presente Avviso
RENDE NOTA
l’intenzione di individuare soggetti disponibili a sponsorizzare, per la stagione teatrale 2025/2026 i Teatri in gestione (Teatro di Rifredi, Teatro Era, Teatro della Pergola) e la Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro della Toscana, comprendente le specifiche iniziative e gli eventi ad essa collegati, così come meglio esposti e dettagliati nell’Allegato A (scheda attività), al fine di sostenere specifici progetti della Fondazione, rivolti alle giovani generazioni, alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, tangibile ed intangibile, della Fondazione ed al complessivo sostegno della stagione teatrale.
Il presente avviso non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Al rapporto di sponsorizzazione si applicano le disposizioni e la disciplina di seguito indicate, oltre alle norme di legge.
1) Definizioni
Ai fini del presente avviso, si definiscono:
- Soggetto promotore (sponsee)
La Fondazione Teatro della Toscana, di seguito denominata “Fondazione”, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, che assume il ruolo di “sponsee”.
- Sponsor
Il Soggetto privato che intende sostenere le attività del Teatro della Toscana e stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Fondazione.
2) Oggetto della sponsorizzazione
Oggetto della sponsorizzazione sono le iniziative e/o gli eventi, progettati o da progettare da parte del Teatro della Toscana, che saranno sostenuti dallo sponsor.
Le sponsorizzazioni proposte potranno essere di natura meramente finanziaria, tecnica (consistente nella esecuzione di forniture e/o servizi di interesse della Fondazione) e/o mista. Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto le iniziative descritte nell’Allegato A (scheda attività) e le attività ad esse correlate, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
Le indicazioni presenti nel suddetto Allegato contengono la descrizione di massima di ogni specifica attività, nonché, i valori complessivi stimati (IVA esclusa) per la loro realizzazione e/o realizzazione parziale. Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell’offerta di sponsorizzazione, in quanto sarà sempre possibile presentare offerte anche di importo inferiore o superiore, le quali saranno oggetto di valutazione discrezionale da parte della Fondazione.
L’elenco delle attività (e relative descrizioni) contenuto nell’Allegato A potrà essere sempre aggiornato ed implementato da parte della Fondazione, la quale provvederà in tal caso a renderne pubblica la variazione tramite pubblicazione nel proprio sito istituzionale, consultabile al seguente link: https://www.teatrodellatoscana.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-di-indagine-di-mercato-manifestazioni-diinteresse
Il presente avviso, che non deve ritenersi in nessun modo vincolante per la Fondazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori economici interessati.
Le offerte di sponsorizzazione pervenute alla Fondazione per effetto del presente Avviso non sono, quindi, da considerarsi suscettibili di effetti obbligatori per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.
3) Caratteristiche delle proposte di sponsorizzazione e sponsorizzazioni escluse
Le offerte di sponsorizzazione potranno:
- essere presentate in relazione ad uno o più dei punti e delle iniziative ed attività proposte nell’Allegato A;
- consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e/o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi in favore dello sponsee), sempreché, per la specifica iniziativa da sponsorizzare, non sia prevista nell’Allegato A, in via esclusiva, una determinata tipologia di sponsorizzazione (ad es. esclusivamente sponsorizzazione finanziaria);
- coprire l’interezza, o anche soltanto una parte, dei costi dell’iniziativa e/o di singole attività di cui all’Allegato A.
La Fondazione, per ragioni di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e di non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a € 1.000,00.
È esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente.
La Fondazione si riserva, inoltre, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e/o con gli indirizzi ed i valori dello sponsee.
La Fondazione si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione, qualora: a) rilevi pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione Teatro della Toscana e/o alle sue attività; b) riscontri riferimenti e/o contenuti propagandistici e/o di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; c) rappresenti pubblicità diretta e/o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, armi, materiale pornografico e/o a sfondo sessuale; d) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale; e) rilevi, in un qualunque modo, contrarietà ai principi ed ai valori contenuti nel Codice Etico disponibile al seguente link:
https://www.teatrodellatoscana.it/media/trasparenza/Codice-Etico-e-di-ComportamentoFTT.pdf.
4) Destinatari
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023 e purché privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione:
- gli Enti pubblici individuati nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- le persone giuridiche di qualunque natura, aventi scopo di lucro o finalità commerciale, anche costituite in forma associata (RTI o ATI), ovvero che manifestino interesse quali mandatarie, con o senza rappresentanza, ed intervengano in nome e per conto dello sponsor mandante, ovvero in nome proprio e nell’interesse dello sponsor ed essendo state, in tal caso, espressamente e formalmente legittimate all’utilizzo del relativo nome, dei marchi e di ogni altro segno distintivo;
- le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della Fondazione;
- le cooperative, i consorzi (anche temporanei) e le istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti, con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti.
In ogni ipotesi di RTI, ATI o consorzi, ovvero di mandato con o senza rappresentanza, resta ferma la necessità di accertare, prima della stipula del contratto di sponsorizzazione, l’evidenza dei rapporti intercorrenti fra i soggetti coinvolti, tramite apposita esibizione di valido titolo contrattuale o verifica dei poteri, al fine di attestare la legittimità ad agire del soggetto che interviene quale firmatario del contratto di sponsorizzazione, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 1381 c.c.
5) Profili economico-giuridici
I rapporti tra la Fondazione, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione.
Gli elementi dell’accordo saranno definiti tra le Parti all’interno del contratto stesso, nel quadro della proposta presentata dallo sponsor e, per quel che concerne le obbligazioni in capo allo sponsee, di quanto previsto all’art. 6 del presente Avviso.
Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica, per l’esecuzione del contratto, lo sponsor contraente potrà richiedere di servirsi, previo assenso della Fondazione, di prestazioni effettuate da altri soggetti giuridici (c.d. sub-sponsor), fermo restando che di ogni aspetto relativo al contratto di sponsorizzazione, risponderà in prima persona unicamente lo sponsee. Detti soggetti giuridici dovranno previamente rendere noto, al pari dello sponsor, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 d.lgs. 36/2023, necessari per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e saranno sottoposti, per quanto applicabili, agli stessi obblighi ed adempimenti previsti dal presente Avviso per lo sponsor. A beneficio degli stessi soggetti, potranno essere garantite, a richiesta dello sponsor e previa autorizzazione della Fondazione, controprestazioni in termini di visibilità nel rispetto di quanto disciplinato all’art. 6 del presente Avviso, purché detta visibilità non sia prevalente rispetto a quella garantita allo sponsor stesso.
6) Impegni generali dello sponsee
La Fondazione si riserva di decidere quale controprestazione garantire al soggetto individuato come sponsor, tenendo conto, di volta in volta, dell’entità e della natura della sponsorizzazione, nonché delle caratteristiche delle attività e/o delle iniziative sponsorizzate.
Tali controprestazioni saranno individuate nel contratto di sponsorizzazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, dette controprestazioni potranno consistere in:
- partecipazione ai momenti principali di presentazione delle attività del Teatro della Toscana, quali conferenze stampa, eventi inaugurali, altri;
- diritto di associazione, per periodi determinati da concordare con la Fondazione, dell’immagine dello sponsor, ovvero dei prodotti e/o dei servizi da questo forniti, all’attività e/o agli eventi sponsorizzati, per scopi promo-pubblicitari, secondo modalità che dovranno, comunque, essere concordate con la Fondazione ed i cui costi saranno sostenuti direttamente ed in via esclusiva dallo sponsor;
- diritto di realizzare, secondo modalità da concordare con la Fondazione, campagne di comunicazione a sostegno del teatro e/o dell’iniziativa sponsorizzata, valorizzando particolarmente il ruolo dello sponsor;
- visibilità dello sponsor all’interno dei materiali di comunicazione promo-pubblicitari cartacei e digitali della Fondazione (quali pagina dedicata nel programma della stagione, banner sul sito web o in newsletter ed altri);
- visibilità continuativa dello sponsor all’interno dei teatri gestiti dalla Fondazione (tramite, ad esempio, vetrine nel foyer del Teatro della Pergola, circuito digital signage ed altri);
- esposizione e distribuzione dei materiali promozionali dello sponsor nei teatri gestiti dalla Fondazione (quali volantini, attività di sampling ed altri);
- visibilità dello sponsor all’interno dei materiali di comunicazione ed in occasione degli eventi promozionali rivolti a studenti e giovani under30 (quali distribuzione di gadget forniti dallo sponsor, visibilità su cartoline/altro materiale ed altri);
- organizzazione di eventi dello sponsor negli spazi gestiti dalla Fondazione;
- organizzazione di visite guidate esclusive al Teatro della Pergola;
- organizzazione di experience dedicate per ospiti VIP, da realizzare presso il Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola;
- messa a disposizione di biglietti per gli spettacoli in programma da destinare ad ospiti VIP;
- prezzo ridotto per l’acquisto dei titoli di ingresso relativi agli spettacoli in programma nella stagione, da destinare ai dipendenti/soci dello sponsor;
- prezzo ridotto per la partecipazione alle attività di formazione organizzate dallo sponsee (corsi teatrali e workshop del laboratorio d’arte), da destinare ai dipendenti/soci dello sponsor;
- progetti di formazione personalizzati (corsi di formazione dedicati attraverso il Metodo Mimico e workshop del laboratorio d’arte), da destinare ai dipendenti/soci dello sponsor;
- possibilità di diffusione di documentazione inerente all’attività sponsorizzata in favore di clienti e target selezionati di interesse dello sponsor.
Le controprestazioni pattuite dovranno, in ogni caso, svolgersi nei limiti, con le modalità e secondo i canoni e gli elementi fissati dalla Fondazione.
Le controprestazioni di interesse saranno indicate dal candidato sponsor al momento della manifestazione di interesse, per essere poi definite, laddove l’offerta stessa risulti idonea e previa la valutazione di congruità di cui al successivo art. 9 del presente Avviso, nella fase di stipula del contratto di sponsorizzazione.
In tale ultima fase, resta ferma la facoltà della Fondazione, laddove le controprestazioni richieste non risultino per qualsiasi motivo attuabili, di proporre controprestazioni alternative (anche diverse da quelle sopra elencate), il cui rifiuto comporterà la mancata accettazione dell’offerta di sponsorizzazione.
Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte della Fondazione.
7) Impegni dello sponsor
In caso di sponsorizzazione finanziaria (pura), il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l’erogazione della somma offerta entro il termine che sarà fissato dalla Fondazione nel contratto di sponsorizzazione, ovvero attraverso apposita comunicazione scritta.
L’eventuale mancato integrale utilizzo da parte della Fondazione della somma corrisposta per l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione rimarrà, comunque, a disposizione della Fondazione, senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, per nessuna ragione e ad alcun titolo.
In caso di sponsorizzazione tecnica, relativamente alla fornitura di servizi, con riferimento alla specificità di ogni singola attività svolta, lo sponsor dovrà: essere in possesso di idonea copertura assicurativa in corso di validità; predisporre, ove necessario, un progetto esecutivo di massima per la realizzazione del servizio, da sottoporre previamente alla Fondazione; procedere all’acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni; realizzare il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa; fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d’arte.
In sede di presentazione dell’offerta ed in quella di formalizzazione del rapporto, lo sponsor offerente è tenuto ad indicare il logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione della Fondazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni di legge in vigore.
Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor, le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
Relativamente alla Fondazione Teatro della Toscana, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l’operazione concernente la sponsorizzazione è soggetta ad IVA, in misura pari all’aliquota ordinaria applicata sul valore della prestazione dello sponsee.
Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica, ai sensi dell’art. 11 DPR 633/1972, anche lo sponsor è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, in misura pari all’aliquota applicabile al tipo di servizio prestato per il valore di quest’ultimo, e sarà tenuto all’emissione di fattura elettronica nei confronti della Fondazione, ai sensi dell’art. 42, D.L. 64/2014 (convertito con L. 89/2014).
8) Termini e modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione per almeno 30 (trenta) giorni, ai sensi dell’articolo 134 D.lgs. 36/2023, e potrà, in ogni caso, essere mantenuto attivo ed on line per tutto il periodo di interesse della Fondazione, ai fini della ricerca e del reperimento costante di sponsor da parte del Teatro della Toscana, comunque, entro i limiti fissati nell’oggetto dell’Avviso medesimo.
Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire via PEC all’indirizzo teatrodellatoscana@legalmail.it.
Le proposte dovranno recare nell’oggetto della PEC la dicitura:
“AVVISO PER RICERCA DI SPONSOR PER FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA”.
Le proposte, redatte in lingua italiana e conformi all’allegato “Modulo per dichiarazioni e presentazione dell’offerta di sponsorizzazione” (Allegato B), dovranno essere sottoscritte da un legale rappresentante del proponente e/o da un suo delegato munito di apposita procura speciale, e, a pena di non accettazione delle stesse, dovranno essere corredate da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nonché recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i dati generali identificativi del proponente, comprendenti:
- sintetica descrizione dell’attività svolta e curriculum aziendale dello sponsor;
- attività che si intende sponsorizzare, di cui all’Allegato A e modalità di sponsorizzazione, precisando, in caso di sponsorizzazione finanziaria (pura) e mista, l’entità (sia in cifre che in lettere, IVA esclusa), della somma che si intende erogare e, in caso di sponsorizzazione tecnica, la prestazione riferita alle attività sponsorizzate ed il relativo valore economico complessivo;
- proposta di controprestazioni da parte della Fondazione Teatro della Toscana, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Avviso, con possibilità di esplicitare anche eventuali richieste di visibilità dei c.d. “sub-sponsor” sotto la voce ”Altro”;
- dichiarazione, da parte del legale rappresentante del proponente, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 D.lgs. n. 36/2023 e di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con la Fondazione; di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso; di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione; di impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell’articolo 3 del presente Avviso; di accettazione all’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor che sia stato individuato dalla Fondazione.
Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor, ai fini della formalizzazione del contratto, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa.
Le proposte dovranno, comunque, pervenire almeno 15 giorni prima rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell’attività indicata nell’Allegato A in riferimento all’iniziativa che si intende sponsorizzare. Per i fabbisogni e le attività evidenziati nel suddetto Allegato A, per i quali non siano state presentate offerte di sponsorizzazione nel termine indicato, la Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare ed accogliere anche offerte pervenute oltre lo stesso termine, nonché di negoziare direttamente con potenziali sponsor.
Indipendentemente dal termine di presentazione delle offerte sopra indicato, la Fondazione ha in ogni caso la facoltà di valutare le proposte presentate e sottoscrivere i relativi contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi: decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso e della scheda di iniziativa a cui le propostesi riferiscono , laddove le stesse abbiano un valore economico uguale o inferiore ad € 40.000,00; decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso e della scheda a cui le proposte si riferiscono, laddove le stesse abbiano un valore economico
superiore ad € 40.000,00.
9) Valutazione delle offerte e disciplina attuativa della sponsorizzazione
Coerentemente con quanto previsto all’ultimo periodo dell’art. 2 del presente Avviso, la valutazione delle proposte pervenute non integra una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti:
- valutazione, da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12, dell’ammissibilità e dell’idoneità della proposta stessa in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza con l’attività sponsorizzata;
- valutazione, da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12, della congruità del valore economico delle controprestazioni richieste dallo sponsor, rispetto al valore economico della prestazione (finanziaria o tecnica) offerta dallo stesso.
Laddove non sia riscontrata detta congruità, le Parti potranno concordemente ridefinire le controprestazioni dello sponsee secondo valori ritenuti congrui dalla Fondazione. In mancanza di accordo in tal senso, la proposta sarà considerata inidonea per mancanza di congruità economica.
Ai fini del giudizio di idoneità della proposta, la Fondazione può chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa.
Fatte salve le proposte già contrattualizzate, laddove dovesse verificarsi concorrenza o incompatibilità tra due o più proposte di sponsorizzazione, la Fondazione procederà ad una valutazione con i proponenti, al fine di verificare la possibilità di coesistenza delle proposte o la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative ed attività. A seguito di ciò, nel caso permanga la necessità di effettuare una selezione, la stessa sarà effettuata secondo il criterio del maggior valore economico della proposta di sponsorizzazione, ovvero secondo quello di maggior favore per lo sponsee, sulla base di una valutazione discrezionale delle funzionalità e dei vantaggi apportati dalla sponsorizzazione alle attività del Teatro della Toscana.
La Fondazione, nel caso vi sia un unico proponente, ovvero qualora un proponente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi per almeno l’80% del valore delle attività, si riserva la facoltà di conferire allo stesso la qualifica di main sponsor.
È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.
Fermo restando, quanto previsto al successivo articolo 10, la Fondazione, per ragioni di interesse pubblico, può, comunque, rifiutare un’offerta di sponsorizzazione, ovvero revocarne l’affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo.
Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, modifiche alla programmazione delle attività oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l’accordo, senza che, comunque, lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
10) Clausola di salvaguardia
Fermi restando gli impegni assunti dallo sponsor in termini finanziari e/o tecnici e fatta salva la possibilità per le Parti di rinegoziazione i termini e le modalità di realizzazione della sponsorizzazione, le attività oggetto di sponsorizzazione di cui all’Allegato A non potranno
essere garantite, restando esclusa qualsiasi forma di responsabilità della Fondazione ad ogni e qualsivoglia titolo, nelle seguenti ipotesi:
- in caso di sopravvenienza di norme che interessino la Fondazione o di provvedimenti degli Enti locali e/o delle Amministrazioni partecipanti, nonché dei soggetti titolari degli spazi teatrali, che abbiano incidenza sulle attività, sull’assetto istituzionale, economico ed organizzativo e sulle attuali competenze del Teatro della Toscana (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione o liquidazione della Fondazione, il mancato o ridotto versamento dei contributi previsti, la cessazione per qualunque causa dei contratti di concessione e gestione degli spazi teatrali);
- in casi di positività e/o di quarantena e/o di isolamento fiduciario inerenti il personale impegnato nella preparazione e realizzazione delle attività, ovvero in caso di cluster e/o focolai epidemici presso gli spazi teatrali, tali da impedire la realizzazione delle attività o di singoli spettacoli;
- in caso di reiterazione e/o di nuovi provvedimenti restrittivi adottati dalla Pubblica Autorità che sospendano o limitino le attività di pubblico spettacolo e tutti gli eventi in luogo pubblico o privato anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, in ragione di emergenze sanitarie e/o pandemiche, in caso di annullamento, rinvio o cancellazione di attività od eventi per cause non riconducibili alla Fondazione.
11) Penali
Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., in caso di grave inadempimento rispetto all’obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, il contratto di sponsorizzazione, potrà essere risolto.
In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione oggetto di sponsorizzazione, la Fondazione si riserva di applicare una penale pari alla cifra indicata nel singolo contratto di sponsorizzazione.
12) Tutela della riservatezza e Privacy
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è la Fondazione Teatro della Toscana.
Lo sponsor contraente, nella persona del suo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, quale Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata. Nell’esecuzione del contratto, le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati.
Le Parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate.
Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all’applicazione delle disposizioni suddette.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR, aventi ad oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti, preso atto che l’utilizzo dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza posti a tutela della riservatezza e dei diritti dello sponsor, quest’ultimo, con la formulazione della proposta, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per gli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili da parte della Fondazione.
13) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Carlo Calabretta.
Nella scheda delle attività sono indicati i soggetti ed i relativi riferimenti attraverso cui sarà possibile richiedere informazioni sulla specifica procedura di sponsorizzazione.
14) Foro competente
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di interpretazione e/o esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Firenze.